Art. 12 Ulteriore attività rese a soggetti pubblici o privati
a) non sussistano i motivi di incompatibilità e i divieti di cui all’articolo 7, comma 6, della l. 132/2016;
b) tali attività non interferiscano con il raggiungimento dei LEPTA e con il pieno e corretto svolgimento delle attività di cui all’articolo 11.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, l’ARPAT stipula con i soggetti beneficiari specifici accordi o convenzioni la cui sottoscrizione è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale, anche ai fini della verifica delle condizioni di cui al comma 1.
3. Le attività di cui al presente articolo sono totalmente finanziate con le risorse aggiuntive dei soggetti pubblici o privati richiedenti, sulla base delle tariffe determinate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con le modalità previste dall’articolo 15 della l. 132/2016.
